Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

  1. E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “FINE DI MONDO – APS”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e confessionale.
  2. L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale 0, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. L’associazione ha sede legale in Via Mastino della Scala n.10, nel comune di Verona.
  4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

  1. 1. L’associazione esercita In via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune. Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione s’impegna a caratterizzare la vita associativa organizzando attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale.
    2. L’Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed. attività; culturali, ricreative, assistenziali e formative nel settore della musica, della danza, della letteratura, del teatro, del cinema, dell’enogastronomia, dell’intrattenimento in generale.
    3. L’Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un’ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle proprie finalità.
  2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
    1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (rif. D. Lgs.117/2017, art.5, lett. f);
    2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif. D. Lgs.117/2017, art.5, lett. i);
    3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (rif. D. Lgs.117/2017, art.5, lett. k);
    4. formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (rif. D. Lgs.117/2017, art. 5, lett. I);
    5. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (rif. D. Lgs.117/2017, art. 5, lett. v);
    6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della L. 8 marzo 2000 n, 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (rif. D. Lgs.117/2017, art. 5, lett. w);
    7. riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (rif. D. Lgs.117/2017, art.5, lett. z).
  3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
    1. Promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell’animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell’editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell’animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
    2. Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture, adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l’organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
    3. Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dell’arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d’intervento adeguati allo sviluppo dell’impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
    4. Favorire l’aggregazione e l’associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l’aumento della sensibilità sociale e solidale nonché l’aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l’obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d’iniziativa sia verso l’organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l’organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
    5. Sostenere la sensibilizzazione, l’interesse, la formazione e l’informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l’esigenza culturale dei cittadini, in special modo tra | giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale promuovendo la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d’arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l’approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l’interesse dell’utenza e di soddisfarne le esigenze;
    6. Costituire una o più compagnie filodrammatiche, una o più band o orchestre filarmoniche, una o più bande musicali, che siano un punto culturale di riferimento per tutti gli artisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l’ausilio di corsi didattici su tutte le materie inerenti lo spettacolo in genere con particolare attenzione a recitazione, interpretazione, dizione, fonetica, gestualità, regia, scenografia, scrittura creativa, nonché lettura e composizione musicale, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, corroborata, quando possibile, da una o più corali, attraverso corsi specifici di canto solistico e corale; il tutto organizzato con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d’arte e della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l’apprendimento degli strumenti e dell’uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode caduche e diseducative;
    7. costituire contestualmente, quando possibile e con i medesimi intenti, anche una o più compagnie di danza e/o balletto aprendo la possibilità di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale;
    8. Perseguire e promuovere forme attive di sensibilizzazione nei confronti dei veri valori della vita, della conoscenza, dell’arte e della cultura di qualità nonché della ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e sociale, aiutandosi anche attraverso il rilancio e la difesa dello spettacolo “dal vivo” con l’impegno primario a ricercare e a promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molteplici e nuove occasioni di operatività, di espressività e di lavoro per gli operatori culturali, assieme alla difesa ed al rilancio della produzione artistica del nostro Paese;
    9. Curare pubblicazioni cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, discografiche e fotografiche promuovendo l’istituzione di biblioteche fono-video di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d’informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa;
    10. Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici: sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
    11. Affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva d’arte e di cultura, anche e soprattutto presso le Istituzioni, con l’obiettivo di superare le separazioni tra arti “classiche” e “moderne”, tra arti “serie” e “leggere”, di abolire ogni forma pregiudiziale di schedatura, rilanciando il metodo basato sulla qualità, sui valori morali e sullo spessore artistico dell’opera, indipendentemente dal “genere” espressivo prescelto;
    12. Promuovere la riforma e la modernizzazione dell’insegnamento artistico, soprattutto a livello istituzionale, con l’obiettivo di garantire una seria preparazione culturale e professionale in ogni campo espressivo, in piena e concreta sintonia anche con le esigenze del mondo del lavoro di settore e con la piena adozione, all’uopo, anche dei linguaggi artistici più recenti ed attuali e contemporaneamente promuovere, anche direttamente come Associazione, ogni iniziativa diretta alla formazione e alla riqualificazione professionale per ogni specializzazione nei vari settori delle arti e dello spettacolo, sia a livello artistico che tecnico;
    13. Curare l’assistenza, la consulenza e l’aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico-professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte e di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione.;
    14. gestire, uno spaccio interno condotto direttamente o indirettamente per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale anche organizzando percorsi didattici di natura eno-gastronomica;
    15. adoperarsi per riqualificare aree verdi, strutture architettoniche storiche e moderne, siti generalmente qualificabili come “in disuso” o più comunemente detti “abbandonati” al fine di realizzare luoghi di incontro di interesse sociale.
  4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
  5. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

  1. Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi Ut associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
  2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
  3. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  4. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
  5. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
  6. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso,
  7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

  1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
  2. Hanno Il diritto di
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; «prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • denunziare | fatti che ritiene censurabili al sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
  1. e il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

  1. L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  3. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro | limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati | rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
  4. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesì dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

  1. Sono organi dell’associazione:
    1. Assemblea degli associati
    2. Consiglio Direttivo
    3. Presidente
    4. Organo di controllo (Organo Eventuale)
    5. Organo di revisione (Organo Eventuale)
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 (Assemblea degli Associati)

  1. L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare altri associati con le seguenti modalità:
    1. Fino a 149 soci, 1 delega;
    2. Da 150 a 299 soci, 2 deleghe;
    3. Da 300 a 499 soci, 3 deleghe;
    4. Oltre i 500 soci: fino a 5 deleghe.
  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dal convenuti all’assemblea stessa.
  4. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione 0 da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire tramite ogni mezzo che ne garantisca l’idonea pubblicità (lettera, fax, e-mail, sito web, social network…) spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
  5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando Il Consiglio Direttivo amministrativo lo ritiene necessario.
  6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  7. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
  8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  9. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza 0 in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ART. 12 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  2. approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca | componenti degli organi sociali;
  3. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione dì responsabilità nei loro confronti;
  5. ratifica l’eventuale esclusione degli associati;
  6. delibera sugli eventuali rìcorsi relativi all’esclusione degli associati;
  7. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto dì voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria:

  1. modifica lo statuto dell’associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  2. delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¼ degli associati.

ART, 15 (Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
  3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e il presidente può essere eletto per n. 3 mandati.
  4. Il Consiglio Direttivo:
    1. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
    2. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti,
    3. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
    4. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
  5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
    1. amministra l’associazione;
    2. attua le deliberazioni dell’assemblea;
    3. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    4. predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    7. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
    8. disciplina l’ammissione degli associati;
    9. delibera l’esclusione degli associati;
    10. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. .
  6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non sì prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  7. E’ presieduto dal Presidente.

ART. 16 (Il Presidente)

  1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  3. II presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo – Organo Eventuale)

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’organo di controllo:
    1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
    3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti – Organo Eventuale)

  1. E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Libri sociali)

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    1. il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
  2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    1. quote associative;
    2. contributi pubblici e privati;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rendite patrimoniali;
    5. attività di raccolta fondi;
    6. rimborsi da convenzioni;
    7. proventi da cessioni dì beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del RUNTS;
    8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

  1. Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
  2. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro Il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

  1. E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs 117/2017

ART. 25 (Convenzioni)

  1. le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione dell’associazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione

ART. 26 (Personale retribuito)

  1. L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

  1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell’associazione)

  1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell’associazione)

  1. L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, sì fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con | l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D. Lgs. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.